(massima n. 1)
Alla luce di una interpretazione complessiva e sistematica della disciplina dettata dall'art. 656 c.p.p. deve ritenersi che la sospensione automatica dell'esecuzione della pena sia esclusa quando il condannato sia giā detenuto in espiazione di pena per altro titolo ovvero sia in stato di custodia cautelare in carcere per lo stesso fatto al quale si riferisce la condanna da eseguire, dovendosi invece dar luogo alla suddetta sospensione quando il condannato sia in stato di custodia cautelare per fatto diverso, atteso che in tal caso la sua condizione č equiparabile, ai fini dell'operativitā dell'istituto in esame, a quella di chi si trovi in stato di libertā.