(massima n. 1)
In tema di esecuzione di pena detentiva nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l'art. 656, comma 10, c.p.p. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge n. 4 del 2001), che attribuisce al pubblico ministero il potere di sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e di trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l'eventuale concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, sussistendo le condizioni indicate nel precedente comma 5, non trova applicazione quando ricorrano le condizioni menzionate nel comma 9, e cioč nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, atteso che tra le due disposizioni vi č uno stretto collegamento testuale e che l'interpretazione letterale č sorretta anche da una convergente esegesi adeguata al dato costituzionale, pena la lesione dell'art. 3 Cost., riguardo ai detenuti agli arresti domiciliari, rispetto agli imputati a piede libero. (Fattispecie in tema di condanna per l'art. 628, commi 1 e 3, c.p., per la quale č stato escluso il beneficio).