(massima n. 1)
In tema di esecuzione di pene detentive, quando il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna, deve essere applicato il decimo comma dell'art. 656 c.p.p. e, nel caso in cui il tribunale di sorveglianza abbia negato l'applicazione della detenzione domiciliare, č preclusa l'operativitā della disciplina stabilita dal precedente quinto comma dello stesso articolo, atteso che tale ultima disposizione che consente la sospensione dell'esecuzione si applica ai condannati in stato di libertā al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la mancata applicazione della detenzione domiciliare esclude implicitamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di misure alternative meno gravi. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore della modifica del decimo comma dell'art. 656 c.p.p. ad opera dell'art. 10 D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella L. 19 gennaio 2001, n. 4).