(massima n. 1)
La sospensione automatica dell'esecuzione delle pene detentive brevi č da escludere quando il condannato sia giā detenuto in espiazione di altra pena, mentre deve aver luogo, alla stregua del letterale tenore dell'art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p., quando egli si trovi in stato di custodia cautelare per fatto diverso da quello per il quale č sopravvenuta la condanna definitiva.