(massima n. 1)
Ai fini della deroga al divieto di sospensione dell'esecuzione della pena stabilita per i recidivi reiterati dall'art. 656, comma nono, lett. c), c.p.p., in favore dei condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, per sentenza definitiva deve intendersi quella della Corte di cassazione per effetto della quale la condanna sia divenuta irrevocabile.