(massima n. 1)
Non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva irrogata per il delitto di violenza sessuale, ai sensi dell'art. 656, comma nono, c.p.p., che, a tal fine, richiama le fattispecie indicate dall'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, mediante un rinvio formale, il quale recepisce tutte le modifiche incidenti nel tempo su quest'ultima disposizione