(massima n. 1)
Il termine di trenta giorni concesso al condannato per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere una delle misure alternative alla detenzione, cosģ come disposto nel quinto comma dell'art. 656 c.p.p., ha natura processuale. Ne consegue che si applicano le disposizioni in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.