(massima n. 2)
La sospensione dell'ordine di carcerazione, prevista dall'art. 656 c.p.p. (modificato dal decreto legge 24 novembre 2000 n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4) in favore del condannato che sia ristretto agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza, non opera nel caso che la condanna riguardi i reati previsti dal comma 9, lett. a), della medesima disposizione (il quale richiama i gravi reati elencati nell'art. 4 bis ord. pen.), atteso che la presunzione di pericolositā, insita nella condanna definitiva pronunciata per alcuno dei detti reati, č presa in considerazione anche dal comma 10, dell'art. 656, senza che possa avere rilievo contrario la valutazione favorevole compiuta dal giudice della cognizione con l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.