(massima n. 1)
L'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., ove si stabilisce il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi nel caso di condanna per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis della legge n. 354/1975 (c.d. «Ordinamento penitenziario»), tra i quali figura quello di associazione per delinquere finalizzata al compimento di determinati reati, va interpretato, con riguardo a tale ultima ipotesi, nel senso che il divieto non opera quando la condanna sia stata soltanto per taluno di tali reati (nella specie, quello di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.), e non per quello associativo.