(massima n. 2)
Le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalitą esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 c.p., e dall'art. 25 della Costituzione. (In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, in un caso in cui vi era stata condanna per il delitto di violenza sessuale, la sopravvenuta inclusione di tale delitto, per effetto dell'art. 15 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, tra quelli previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario in quanto tali, e non pił soltanto come reati-fine di un'associazione per delinquere, comportasse l'operativitą, altrimenti esclusa, dal divieto della sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 656, nono comma, lett. a), c.p.p., non essendo ancora esaurito il relativo procedimento esecutivo al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa).