(massima n. 1)
Il divieto di procedere alla sospensione dell'esecuzione di una pena detentiva breve, previsto dall'art. 656, comma nono, c.p.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, non opera quando la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, c.p., sia stata ritenuta in una sentenza diversa da quella in esecuzione.