(massima n. 1)
Non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione di condanna inflitta per il delitto di violenza sessuale ai sensi dell'art. 656, comma nono, c.p.p., neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità del fatto prevista dal comma terzo dell'art. 609 bis c.p., in quanto la deroga prevista per quest'ultima ipotesi dall'ultima parte dell'art. 4 bis, comma primo "quater", della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) riguarda solo l'accesso ai benefici penitenziari.