(massima n. 1)
La presentazione al P.M. dell'istanza di misura alternativa alla detenzione in pendenza della sospensione ex art.656, comma quinto, c.p.p., dell'esecuzione della pena detentiva, può avvenire o mediante materiale deposito dell'atto nella segreteria della Procura della Repubblica o mediante spedizione a mezzo del servizio postale, essendo tuttavia essenziale che essa pervenga alla segreteria stessa entro il termine di trenta giorni, pena la cessazione della sospensione provvisoria suddetta. (In motivazione la Corte ha sottolineato l'inapplicabilità alla disciplina in oggetto della disposizione dettata dall'art. 583 c.p.p. per il deposito degli atti di impugnazione).