(massima n. 1)
In materia di chiusura del fallimento, in presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 118 legge fall., nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicché quest'ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito; la cognizione della corte d'appello in sede di reclamo, perciò, è limitata alla verifica della sussistenza di una delle predette ipotesi.