(massima n. 1)
Ai fini della legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento da parte del creditore del fallito, la posizione di coloro che hanno proposto insinuazione tardiva oppure opposizione allo stato passivo e i cui relativi giudizi siano pendenti al momento dell'emanazione del decreto di chiusura non comporta l'assunzione della qualità di concorrenti nella procedura e, quindi, non determina di per sé una loro legittimazione al reclamo sulla base di tale posizione qualificata. I soggetti in questione, tuttavia, non possono considerarsi del tutto estranei alla procedura, proprio perché ne fanno comunque parte attraverso i subprocedimenti in corso ancorché la loro posizione di creditori della massa non sia stata ancora accertata e ciò comporta che, ai fini della loro legittimazione all'impugnazione del provvedimento di chiusura, occorre accertare l'interesse in concreto che essi hanno a contrastare tale provvedimento e, quindi, a soddisfare il proprio credito attraverso l'esecuzione concorsuale anziché a mezzo dell'azione individuale, che tali soggetti possono esperire nei confronti del fallito tornato "in bonis" e, dunque, dopo la chiusura del fallimento.