(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice fallimentare in tema di ripartizione dell'attivo č assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 della tariffa allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, solo per la parte in cui, eventualmente, decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori, mentre per il resto si sottrae a detta tassazione in quanto atto di giurisdizione esecutiva, privo di effetti traslativi, il quale non definisce controversie.