(massima n. 1)
Nella ripartizione dell'attivo del fallimento, le osservazioni dei creditori possono investire soltanto la graduazione dei privilegi e la collocazione di ciascun credito rispetto a quelli concorrenti, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 della legge fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione. Pertanto, nel caso in cui il giudice delegato non abbia provveduto d'ufficio al riconoscimento in privilegio della rivalutazione monetaria e degli interessi postfallimentari sui crediti di lavoro (dovuto, ai sensi dell'art. 54 della legge fall., a seguito della sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 2001, n.162), e tale vizio non sia stato fatto valere con l'opposizione allo stato passivo ex art.98 della legge fall., il creditore non può più far valere tali pretese in sede di reclamo avverso il decreto di esecutività del piano di riparto, predisposto in conformità alle risultanze del predetto stato passivo.