(massima n. 1)
In tema di diritto di prelazione da parte dell'imprenditore il quale, a titolo di affitto, ha assunto dal curatore la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari e, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della legge 223 del 1991, ha comunicato l'esercizio del predetto diritto, una volta emesso, ciò nonostante, il decreto di trasferimento dell'azienda in favore di terzi, è onere del prelazionario impugnare, secondo le norme fallimentari, il decreto stesso, trattandosi del provvedimento che viola il suo diritto; ne consegue che, in difetto, trasferita l'azienda e chiuso il fallimento, la posizione soggettiva tutelabile non attiene più al diritto di prelazione in sé, bensì alle sole conseguenze della sua violazione.