(massima n. 1)
Non sussiste l'obbligo della notifica dell'ordinanza di vendita al fallito, atteso che l'art. 108, quarto comma, legge fallimentare, nell'individuare i soggetti ai quali deve essere notificata la predetta ordinanza non annovera, tra di essi, il fallito, né un siffatto obbligo può discendere dalle norme del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, richiamte dall'art. 105 legge fallimentare in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della legge fallimentare, poiché l'art. 569, quarto comma, c.p.c. non prevede che l'ordinanza di vendita debba essere notificata al debitore esecutato.