(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, terzo comma, L. fall. — che riconosce al giudice delegato il potere di sospendere le operazioni di trasferimento dell'immobile, indipendentemente dalla forma adottata per la vendita (con o senza incanto) e senza che alla stessa sia applicabile la disciplina delle offerte in aumento dell'art. 584 c.p.c. — perché detta norma non viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, dato che la diversità del regime della vendita fallimentare, rispetto a quello dettato dal codice di rito per l'esecuzione individuale, trova razionale giustificazione nelle esigenze tipiche della procedura concorsuale, correlate alla tutela dell'interesse collettivo dei creditori, né contrasta con i precetti dell'art. 24 della Costituzione, considerato che la legge appresta specifici rimedi giurisdizionali a tutela dei diritti dell'aggiudicatario.