(massima n. 1)
L'affittuario di azienda di impresa soggetta a concordato preventivo, che eserciti diritto di prelazione ex art. 3, quarto comma, della legge n. 223 del 1991, non si trova, rispetto alle vicende della procedura, in una posizione di terzietą, tale da non subire l'incidenza della eventuale sospensione della vendita disposta dal giudice delegato ex art. 108, terzo comma, della L. fall. Egli, infatti, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, subentra nella posizione dell'aggiudicatario, non essendo scindibili gli effetti favorevoli di tale sua posizione quale l'aspettativa al trasferimento del bene da quelli sfavorevoli.