(massima n. 1)
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, ma la mancata esplicitazione da parte di esso, o del tribunale in sede di decisione sul reclamo, di un coerente criterio idoneo a sorreggere l'esercizio di tale potere, con riguardo alle finalità cui la sua attribuzione risponde — la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori —, si risolve in una violazione di legge, atteso che è lo stesso disposto dell'art. 108 legge fall. che, a un tempo, attribuisce al giudice il suddetto potere e ne indirizza l'esercizio, attraverso il conseguimento del «giusto prezzo» verso la finalità della liquidazione dei beni nella procedura concorsuale.