(massima n. 1)
La controversia promossa per conseguire una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, con il riconoscimento della mera astratta idoneità di un determinato fatto alla produzione di effetti dannosi, salva restando ogni ulteriore questione sulla concreta sussistenza del danno medesimo, non ha ad oggetto la individuazione di un credito, e, pertanto, resta insensibile alla sopravvenienza del fallimento del convenuto, sottraendosi tanto alle regole di competenza di cui all'art. 24 della legge fallimentare, quanto alle disposizioni dettate dall'art. 95 della legge stessa in tema di verificazione dei crediti, né può essere soggetta a sospensione, in relazione all'eventuale pendenza di opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito, avendo l'indicato accertamento un carattere logicamente prioritario rispetto alle questioni devolute al giudice di tale opposizione.