(massima n. 2)
Nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione e dalla attribuzione al giudice delegato di poteri inquisitori, e di detto procedimento l'eventuale giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa; pertanto, al fine di stabilire l'applicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo del principio stabilito dall'art. 14, legge n. 218 del 1995, secondo il quale spetta al giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame, avvalendosi, eventualmente di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia, concernente, ex art. 72 di detta legge, i soli giudizi iniziati successivamente all'entrata in vigore della stessa legge, occorre fare riferimento alla data in cui è stata proposta la domanda di insinuazione al passivo, non a quella della opposizione allo stato passivo.