(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, a fronte di una richiesta proposta da uno stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, l'autoritā giudiziaria italiana, in forza dell'art. 12, comma secondo, lett. a) di detta convenzione, non deve verificare la efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali č richiesta la estradizione, non trattandosi di requisito menzionato nella predetta disposizione. (Fattispecie nella quale l'estradando si era doluto della mancata notificazione della sentenza dell'autoritā giudiziaria francese con la quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena precedentemente disposta).