(massima n. 1)
In tema di estradizione dall'estero, l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nel sancire il principio di specialità, consente l'estensione dell'estradizione già concessa, ove richiesta nelle forme di cui al precedente art. 12 e con il corredo di un “processo verbale giudiziario, contenente le dichiarazioni dell'estradato”. Poiché la richiesta di estradizione suppletiva non configura esercizio del potere giurisdizionale, tale verbale, pur dovendo essere redatto dinanzi ad un organo giudiziario, è sottratto alle garanzie giurisdizionali e pertanto non è richiesta la partecipazione del difensore alla sua stesura.