(massima n. 1)
In tema di utilizzabilitą di atti assunti per rogatoria, le intercettazioni telefoniche ritualmente compiute da un'autoritą di polizia straniera e da questa trasmesse di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata con L. 23 febbraio 1961 n. 215, e dell'art. 46 dell'Accordo di Schengen, ratificato con L. 30 settembre 1993 n. 388, senza l'apposizione di «condizioni all'utilizzabilitą», alle autoritą italiane interessate alle informazioni, rilevanti ai fini dell'assistenza per la repressione di reati commessi sul loro territorio, possono essere validamente acquisite al fascicolo del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 78, comma 2, att. c.p.p., trattandosi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera.