(massima n. 1)
Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto. In tale ultima ipotesi, una volta qualificati i fatti per cui è richiesta l'estradizione, va considerata — senza procedere a giudizio di bilanciamento tra circostanze in questa sede inammissibile — la relativa pena edittale prevista dalla legge dello Stato richiesto. (In applicazione di tale principio la Corte, dopo aver diversamente qualificato i fatti per i quali era stata richiesta l'estradizione dallo Stato, della Slovacchia, ne ha ritenuto non sussistenti le condizioni, in quanto la Corte di merito aveva erroneamente considerato ai fini della prescrizione in Italia la pena edittale prevista dalla legge dello Stato richiedente anziché quella prevista dalla legge nazionale).