(massima n. 1)
In tema di rogatoria internazionale all'estero, poiché l'art. 17 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non prescrive alcuna legalizzazione o certificazione di conformitą per gli atti e i documenti, trasmessi in applicazione della suddetta convenzione, sono pienamente utilizzabili gli atti, sia originali che copie, trasmessi in esecuzione di una rogatoria dall'autoritą giudiziaria di uno Stato ad essa aderente sprovvisti di legalizzazione ovvero da dichiarazione di autenticazione, purché ne sia certa la loro provenienza.