(massima n. 1)
In materia di estradizione, nessun obbligo esiste in capo alla autoritā giudiziaria di fornire alle parti gli atti relativi alle fonti normative, di cui vigore ed efficacia vanno verificati, a prescindere dalla conoscenza concreta che ne abbia la parte privata o la difesa, sempreché siano stati adempiuti tutti gli adempimenti e le formalitā (approvazione, ratifica, deposito, notificazione, etc.) in conformitā alle norme internazionali ed interne. (Nella specie č stato rigettato il ricorso che deduceva violazione del diritto di difesa per il mancato deposito in favore della difesa di copia della comunicazione del Segretariato generale del Consiglio d'Europa, ex art. 30 Conv. europea di estradizione, circa l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte della Polonia).