(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa all'estradizione prevista dall'art. 698, comma primo c.p.p. opera esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia la ragionevole previsione che l'estradando verrą sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o a violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, che siano riferibili esclusivamente all'autoritą del Paese richiedente, con esclusione pertanto di quelli ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti a titolo personale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante il pericolo addotto dal ricorrente di vendette e ritorsioni nei suoi confronti ad opera di organizzazioni criminali operanti nel suo paese di origine).