(massima n. 1)
In tema di decorrenza del termine previsto per la riabilitazione dall'art. 179 c.p. nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, conseguendo l'estinzione del reato all'impossibilitā di eseguire la pena per il decorso del termine previsto dall'art. 163 c.p., tale impossibilitā, siccome l'estinzione stessa, non possono che retroagire al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna posto che l'evento dedotto in condizione (mancata commissione, nei cinque anni per i delitti e nei due anni per le contravvenzioni, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole in una con l'adempimento degli obblighi imposti) s'č avverato.