(massima n. 1)
In tema d'imposta di registro, nel vigore del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, la sentenza dichiarativa del fallimento di una societą di fatto, che contiene l'enunciazione di un patto sociale meramente verbale e non sottoposto a registrazione, determina, con la propria registrazione, l'insorgere del debito d'imposta inerente al patto medesimo, secondo la previsione dell'art. 72 del citato decreto e non del precedente art. 62, in quanto, trovando in tale convenzione verbale il suo insopprimibile fondamento, configura la causa e non la semplice occasione del debito stesso. Questo principio non trova deroga quando il fallimento venga dichiarato su istanza dei soci della societą, perché l'affermazione della sussistenza della societą medesima, contenuta nella relativa istanza, resta irrilevante ai fini dell'imposta di registro, ove essa istanza si mantenga nei limiti dell'atto processuale e non presenti un contenuto di tipo negoziale. Anche in tale ipotesi, pertanto, in forza del coordinato disposto degli artt. 93 n. 2 del citato decreto, 91 e 111 n. 1 della legge fallimentare, la spesa di registrazione beneficia della prenotazione a debito e della prededuzione, in quanto costituisce una spesa che il fallimento ha l'onere di subire per lo svolgimento della procedura concorsuale.