(massima n. 1)
La giurisdizione delle commissioni tributarie in materia d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve essere affermata anche quando, trattandosi di registrazione con prenotazione a debito (nella specie, secondo le previsioni degli artt. 91 e 133 della legge fallimentare), la controversia insorga in via di contestazione della nota compilata dal cancelliere e resa esecutiva con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario (art. 43 att. c.p.c.), restando di conseguenza esclusa la denunciabilitą di tale provvedimento secondo le regole dettate dal codice di rito in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.