(massima n. 1)
Il principio, secondo il quale, dopo la dichiarazione di fallimento, non è configurabile un inadempimento od un ritardo nell'adempimento, quale fonte di responsabilità risarcitoria, opera pure nel caso di esercizio provvisorio dell'impresa del fallito che configura una mera fase della procedura concorsuale e non implica trasferimento dell'azienda al curatore. Anche in tale ipotesi, pertanto, la sopravvenuta scadenza del termine fissato per il pagamento di contributi previdenziali od assicurativi non può determinare l'applicabilità delle sanzioni civili contemplate per l'omesso o ritardato versamento dei contributi medesimi, salvo che si deducano o dimostrino specifici comportamenti colposi del curatore (ad esempio, per la mancata esecuzione del riparto o l'inosservanza di provvedimenti che dispongano pagamenti parziali in via provvisoria).