(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la prosecuzione del rapporto locativo dopo il fallimento del locatario comporta il subingresso del curatore nei diritti ed obblighi contrattuali e, quindi, ove non eserciti il recesso, il suo dovere di pagare i canoni che vengono a scadere posteriormente all'apertura del fallimento medesimo, esponendolo, in caso d'inosservanza, ai comuni effetti dell'inadempimento. Ne consegue che i crediti del locatore vanno soddisfatti in prededuzione, ma in ogni caso accertati in sede concorsuale secondo le modalitą stabilite dagli artt. 93 ss. legge fall., a tale procedura essendo assoggettati anche i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, da soddisfarsi con prioritą rispetto a quelli «concorsuali» ex art. 111, primo comma primo, legge fall.