(massima n. 1)
La continuazione in esercizio provvisorio dell'attività di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non preclude l'effetto di scioglimento del preesistente rapporto di mandato previsto dall'art. 78 legge fall., richiamato dall'art. 201 legge fall., e tanto meno può comportare l'ammissione in prededuzione allo stato passivo di tutti i crediti derivanti dai contratti di mandato che per effetto della dichiarazione di insolvenza si sciolgono, stante l'eccezionalità delle disposizioni dettate dagli artt. 74 e 82 legge fall. per i contratti di somministrazione e di assicurazione, laddove, in ragione dell'indivisibilità delle prestazioni, riconoscono ai contraenti dell'imprenditore insolvente il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti. (Fattispecie in tema di mandato all'incasso di premi assicurativi).