(massima n. 1)
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.l.vo n. 406 del 1991, qualora intervenga il fallimento di una delle societā mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell'amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento; il fallimento della mandante, invero, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario, determina invece, ex art. 78 legge fall. (nel testo anteriore al d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato e la conseguente venuta meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza giā in capo alla mandataria capogruppo, nč č invocabile la irrevocabilitā del mandato, stabilita nell'interesse non del mandatario ma dell'amministrazione appaltante che, in base alla citata disciplina, puō proseguire il rapporto di appalto solo con un'impresa diversa da quella fallita.