(massima n. 1)
Con riguardo ad un mandato in rem propriam che integri una cessione di credito con funzione solutoria, ancorché sia seguito dal fallimento del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento (salva l'esperibilitą della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 L. fall., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 c.c.