(massima n. 1)
In materia di esecuzione del contratto di conto corrente bancario, il suo scioglimento ai sensi dell'art. 78 legge fall. per effetto del fallimento del cliente, non estingue con immediatezza ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l'epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale e corrispondenti posizioni di diritto soggettivo; in particolare la pretesa del curatore, che subentra nell'amministrazione del patrimonio fallimentare ai sensi degli artt. 31 e 42 legge fall., č un diritto che promana dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietā, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.), secondo una regola di esecuzione in buona fede (ex art. 1375 c.c.) che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietā (ex art. 2 Cost.), cosė imponendosi a ciascuna parte l'adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; posto che tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi č anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento, il predetto diritto alla documentazione trova fondamento e regolazione inoltre nell'art. 8 legge 17 febbraio 1992, n. 154 e compiutamente nell'art. 119 del T.U.L.B. (D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385), che giā pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto inerente allo svolgimento del rapporto ed attribuisce al cliente ovvero a chi gli succeda anche solo nell'amministrazione dei beni il diritto di ottenere a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento de rapporto la documentazione di singole operazioni registrate sull'estratto conto (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ordinato all'istituto di credito la consegna alla curatela del fallimento delle informazioni riguardanti numero dei conti intrattenuti dal fallito, garanzie prestate, movimenti bancari, saldi attivi con gli interessi maturati, modalitā di estinzione dei conti, ritenendo che per tali richieste non fosse necessario altro che l'inquadramento del rapporto di conto corrente, senza onere dell'istante di indicare in dettaglio gli estremi delle singole operazioni e prescindendo dall'utilizzazione finale potenziale della documentazione, essendo la richiesta non giudizialmente indirizzata e risolvendosi nella piena tutela della posizione di amministratore del patrimonio fallimentare).