(massima n. 1)
L'appello incidentale previsto dall'art. 595 c.p.p. non può esorbitare dal capo della sentenza investito dall'appello principale (intendendosi per «capo» quello sul quale può formarsi il giudicato), pur potendo avere ad oggetto tutti i singoli punti compresi in detto capo. Pertanto, nel caso di appello principale proposto dalla sola parte civile per ottenere la declaratoria di falsità di un documento, non è ammissibile l'appello incidentale con il quale l'imputato, assolto con la formula «il fatto non costituisce reato» dal reato di falso avente ad oggetto il medesimo documento, chieda l'assoluzione con formula più favorevole. (Nella specie, tuttavia, la Corte, pur enunciando il suddetto principio, ha rigettato il ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello con la quale, in accoglimento dell'appello incidentale, l'imputato era stato assolto con la formula «il fatto non sussiste», osservando che, in caso di accoglimento, mancando un ricorso del pubblico ministero, sarebbe stato violato il divieto di reformatio in pejus).