(massima n. 1)
A norma dell'art. 9, comma 3, della L. 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalitą dei componenti, essendo i dissenzienti tenuti a rispettare la sottrazione dell'uso dell'area comune a seguito della destinazione a parcheggio. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, c.c., detta sottrazione č consentita solo se e assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilitą di realizzare, in futuro, nella zona comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unitą immobiliare di proprietą esclusiva, in modo da garantire a tutti il godimento del sottosuolo secondo la sua normale destinazione.