(massima n. 1)
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., siccome funzionalmente diretta — in armonia con la nozione generale di «istruzione dibattimentale» ricavabile dall'art. 496, comma 1 c.p.p. — alla «assunzione di prove» (il cui oggetto dev'essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 stesso codice), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art. 236, comma 2 c.p.p., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado.