(massima n. 1)
L'appello incidentale ai sensi dell'art. 595 c.p.p. è proponibile dalla parte non appellante in relazione all'impugnazione delle altre parti ed ha natura accessoria rispetto all'impugnazione principale, perdendo efficacia in caso di inammissibilità di quella o di rinuncia ad essa. Ne deriva che l'appello incidentale non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dall'appello principale, anche se nell'ambito di questi possono essere diversi i punti della decisione incidentalmente impugnati perché altrimenti verrebbe negata all'appello incidenatle la natura di impugnazione, privandolo della sua funzione specifica che non può ridursi alla semplice contestazione delle domande avversarie, che compete a ciascuna parte senza richiedere impugnazione.