(massima n. 1)
Alla violazione di legge, frutto di evidente errore materiale, consistita nella condanna alle spese del procedimento nei confronti del ricorrente minorenne seguita al rigetto del suo ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna, la Corte di cassazione può ovviare con il ricorso la procedura di correzione degli errori materiali (nella specie sollecitata dal presidente del tribunale dei minorenni che aveva emesso la sentenza di condanna).