(massima n. 1)
Nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto dal P.M. quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall'art. 592, comma 1, c.p.p., non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall'impugnazione dell'una o dell'altra parte.