(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato, non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, poichè tale condanna consegue esclusivamente al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità. (Fattispecie in cui la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva prosciolto l'imputato da uno dei reati addebitatigli, rideterminando la pena in suo favore).