(massima n. 1)
L'inammissibilitą dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalitą nč obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.