(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, anche nel nuovo codice di procedura penale, va operata la distinzione tra cause di inammissibilitą e cause sopravvenute. La sussistenza di una causa di inammissibilitą originaria, come quella derivante dalla proposizione di ricorso avverso sentenza contumaciale da parte del difensore non munito di specifico mandato (art. 571 comma terzo c.p.p.), preclude l'applicazione della sospensione del procedimento stabilita dall'art. 44 legge n. 47/1985, richiamato dall'art. 1 D.L. n. 551/1994.