(massima n. 1)
In materia di condominio devono intendersi per innovazioni della cosa comune, ai sensi dell'art. 1120 c.c., le modificazioni materiali di essa che ne importino l'alterazione dell'entitą sostanziale o il mutamento della sua originaria destinazione. Pertanto, non costituiscono innovazioni e non richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale le modificazioni delle cose comuni dirette a potenziare o a rendere pił comodo il godimento della medesima, che ne lascino tuttavia immutata la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei condomini.